|
Chi rimane in Italia al massimo per tre mesi dovrà
solo dire alle autorità "sono qui", senza chiedere un permesso di soggiorno,
risparmiando tempo e denaro. È una delle novità previste da un decreto legge
approvato mercoledì scorso dal consiglio dei ministri (ma non ancora arrivato in
Gazzetta Ufficiale) per dare attuazione a delle direttive comunitarie.
L'obbligo di chiedere il permesso per soggiorni di breve durata, come quelli per
turismo o affari, viene abolito e sostituito da una dichiarazione. "Per
soggiorni inferiori a tre mesi - recita il testo - lo straniero dichiara la sua
presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul
territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore
della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'interno".
Naturalmente questo non vuol dire che chiunque potrà entrare in Italia per
soggiorni brevi senza alcuna formalità: il passaggio al consolato per chiedere
il visto d'ingresso (a meno che siano in vigore accordi particolari con il
proprio Paese d'origine) rimane indispensabile. L'abolizione dei permessi brevi
semplificherà però la vita a uomini d'affari e turisti e inoltre, essendoci meno
richieste, alleggerirà anche la gestione degli altri permessi di soggiorno, con
benefici per tutti.
Quando il decreto entrerà in vigore, sarà abolita anche la comunicazione scritta
che, secondo la legge dell'immigrazione, i padroni di casa devono inviare alle
autorità di pubblica sicurezza se danno alloggio o ospitano un cittadino
straniero o se gli vendono, affittano o cedono ad altro titolo un immobile. La
Finanziaria 2007 ha già abolito la comunicazione alla quale erano tenuti i
datori di lavoro.
Un'ultima semplificazione riguarda i lavoratori extraue distaccati
temporaneamente presso società italiane da società estere. Se infatti queste
ultime di trovano in uno stato dell'Unione europea, per l'ingresso dei
lavoratori in Italia non servirà il nulla osta dello Sportello Unico per
l'immigrazione, ma basteranno una comunicazione del committente e una
dichiarazione del datore di lavoro.
fonte: www.stranieriinitalia.it

|